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QUI IL RISCONTRO DEL PRAP.

 

Gentile Provveditore questa Organizzazione Sindacale preso atto del contenuto della corrispondenza intercorsa, con particolare riferimento alla nota protocollo 379.I del 7.1.2020, avente ad oggetto "avvio azioni disciplinari personale di Polizia Penitenziaria C.C. di Lucca", riteniamo che il relativo

contenuto non possa essere condivisibile in quanto si da per scontato ciò che scontato non è, oltretutto citazioni estrapolate dalla rete internet e non frutto di una analisi iurisconsultus.

Infatti, se è vero che le intercettazioni disposte in sede penale possono essere utilizzate anche in sede disciplinare, non si può sostenere che tale utilizzabilità possa essere liberamente disposta anche nei confronti di lavoratori diversi da quello interessato dal procedimento penale, e per giunta in relazione a fatti che non hanno nulla a che vedere con quelli posti a base dell'accertamento della responsabilità penale.

Da questo punto di vista, infatti i precedenti rappresentati dall'Amministrazione sembrano totalmente inconferenti.

In primo luogo, la richiamata decisione dell'Autorità Garante per la privacy del 27.6.2001 riguardava l'utilizzabilità di intercettazioni disposte nei confronti di un vice questore aggiunto di P.S. anche per il (successivo) procedimento disciplinare nei suoi stessi confronti.

In secondo luogo, l'ulteriore giurisprudenza (peraltro non dettagliatamente richiamata ma evocata genericamente) è inapplicabile ai procedimenti disciplinari in questione.

A tal fine, si evidenzia che la giurisprudenza maturata in punto di utilizzabilità in sede disciplinare delle intercettazioni utilizzate nel procedimento penale ha chiarito che il procedimento disciplinare non soffra i limiti imposti dall'art. 270 c.p.p.

Purtuttavia, la stessa giurisprudenza si è costantemente riferita al caso dell'utilizzo delle suddette intercettazioni, originariamente disposte per il procedimento penale, anche nel (successivo) procedimento disciplinare avviato nei confronti del medesimo soggetto, che assume la duplice veste di imputato e incolpato.

Non vi è alcun dubbio, peraltro, che non vi sia alcuna ragione giuridicamente accettabile per consentire l'utilizzo delle intercettazioni, disposte per l'accertamento della responsabilità penale di un soggetto, anche per perseguire disciplinarmente un altro soggetto.

Di conseguenza ritenendo che le azioni intraprese dall'Amministrazione sembrano pertanto viziate da illegittimità, sollevate anche dinnanzi al C.R.D. odierno, la invitiamo a rivedere la materia nel principio di economicità della p.a., onde evitare di adire nelle opportune sedi di giudizio, nel legittimo interesse di questa organizzazione sindacale e dei suoi associati, con un aggravio di spese che considereremo a vostro esclusivo carico.

In attesa di riscontro, s’inviano distinti Saluti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale nell’espletamento del mandato conferitogli, ha accertato che la direzione della Casa Circondariale di Lucca, su invito del PRAP Toscana-Umbria, ha avviato una serie di azioni disciplinari su diversi dipendenti ivi in servizio nei reparti detentivi, per condotte avute in servizio nell’espletamento del mandato istituzionale.

Il cenno ad avviare l’azione disciplinare prende avvio da intercettazioni telefoniche e osservazioni video a distanza per fatti di natura penale disposti dall’A.G. che però non interessavano nel procedimento penale disposto, il personale raggiunto dall’azione disciplinare.

L’utilizzo di strumenti di attività investigativa quali sono le intercettazioni pone precisi obblighi tra cui il divieto a essere utilizzati in procedimenti diversi così come prevede il codice di procedura penale.

Inoltre è vietato dalla legge il controllo dell’attività lavorativa e delle prestazioni dei dipendenti e che il datore di lavoro che non rispetta le regole per l’installazione delle telecamere rischia di subire gravi sanzioni, infatti, lo Statuto dei Lavoratori, in particolare, ha introdotto una pena specifica nel caso d’installazione illegittima di telecamere e impiego illegittimo di impianti di 

videosorveglianza uso delle telecamere per finalità di controllo a distanza dei lavoratori prevedendo per queste violazioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’ammenda da 154 euro a 1.549 euro o l’arresto da 15 giorni a 1 anno.

La questione dell’uso di tali dispositivi per la rilevazione delle infrazioni si è poi sovrapposta anche con una successiva violazione quella della legge 241/90 poiché da un alto si utilizzano illegittimamente strumenti di prova tecnologici se non poi non concederli, su richiesta motivata degli incolpati, per esercitare il diritto alla difesa mediante il contradditorio per un giusto procedimento.

La scrivente Organizzazione Sindacale, chiede garanzia circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e di divieto di controllo a distanza dei lavoratori, principalmente rinvenibile nel D.lgs. n. 196/2003 e succ. modifiche, nel D.Lgs. n. 101/2018, nei Provvedimenti

dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali dell’8 aprile 2010 e del 2 marzo 2017, nonché, per i lavoratori in regime di diritto privato, nella legge n. 300/1970.

L’installazione della videosorveglianza sul posto di lavoro è ammessa solo se l'amministrazione, per le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operante presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie”), e 27, 1° comma, lettera c) (“l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro”), DPR n. 164/2002, cosa mai avvenuta con le Organizzazioni Sindacali rappresentative per l’esame a livello centrale che alivello periferico, quale presupposto di legittimità dell’utilizzo degli strumenti di cui si discute.

Inoltre si evidenzia che l’ufficio affari legali del dipartimento amministrazione penitenziaria ha precisato che nelle more del parere dell’Avvocatura Generale dello Sato, le immagini registrate dai succitati impianti non possono essere utilizzate per le contestazioni disciplinari nei

confronti del personale (nota PRAP Lombardia UAG 66711 DEL 12.09.2017).

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede l’annullamento dei procedimenti avviati tenuto conto che la questione era tra l’altro già stata sollevata da questo coordinamento il 02 novembre 2017 con la nota 248 per cui reiterare l’azione di violazione delle regole non crediamo che sia un modo corretto d’agire da parte del suo ufficio.

In attesa di riscontro, s’inviano distinti Saluti.