QUI IL RISCONTRO DEL PRAP !!!!
Gentile Provveditore, spiace a questa Organizzazione Sindacale doverla contraddire, ma la norma in oggetto si applica anche alle forze di polizia e di conseguenza anche al Corpo di Polizia Penitenziaria.
Lo stesso Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria emana legittimamente provvedimenti di distacco, art. 42 bis D.lgs. 151/2001 nei confronti del personale di polizia, atti che tra l’altro transitano anche nell’ambito del suo ufficio per cui ne può trarre concretezza.
Di conseguenza, trovando applicazione normativa, le rinnoviamo l'invito a rivedere in autotutela tutte le richieste di concessione finora rigettate, al fine di tutelare la maternità e la paternità, finalità unica del legislatore.
In attesa di riscontro, si coglie l’occasione per inviarle Cordiali saluti.
La scrivente Organizzazione Sindacale, è stata messa al corrente dell’orientamento del suo ufficio circa il rigetto delle istanze presentate dal personale di avere l’assegnazione temporanea di cui all’art. 42 bis D.lgs. 151/2001 nel distretto del PRAP Toscana-Umbria con la motivazione “non applicabile al personale militare e a quello delle forze di polizia di stato.
Di conseguenza, ritenendo tale assunto illegittimo, la invitiamo a rivedere in autotutela tutte le istanze di concessione finora rigettate, poiché la norma in oggetto è applicabile anche al personale del Comparto Sicurezza.
In attesa, di ricevere riscontro alla presente, si coglie l’occasione per inviarle Cordiali saluti.