In data odierna si è tenuta, presso il Provveditorato Regionale Toscana-Umbria la riunione sindacale riguardante la messa in discussione da parte delle OO.SS. Sappe-Sinappe-Osapp-Cisl e CGIL dell’art. 9 comma 2 del decreto 120/2019 .
Dal nostro punto di vista l’art. 9 c.2 non si prestava a nessun’altra ed ulteriore interpretazione in quanto esplicitato in modo chiaro. La nostra posizione è stata sempre coerente, ritenendo che gli accordi sindacali hanno la propria validità ed efficacia fino alla stipula di nuovi, sulle stesse materie, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3 c.12 dell’AQN del 24/03/2004. L’accoglimento della Parte Pubblica della richiesta dell’interpretazione autentica di tale articolo, pervenuta da tali OO.SS., era infondata, anche perché sono trascorsi 4 anni dalla firma del decreto (firmato da tutte le OO.SS.). Abbiamo sostenuto che se si dovesse assumere efficacia ex tunc rispetto alle procedure concorsuali già esaurite, realizzerebbe una palese violazione dell’art.12 delle preleggi, risultando altresì lesivo di un diritto ormai acquisto dal personale, così come risulterebbe gravemente lesivo del principio di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione la disapplicazione, ad personam, del citato art. 9 c.2 del decreto 120/2019, così come risulterebbe illegittima una nuova interpretazione della citata disposizione che dovesse essere assunta in sede regionale e che fosse finalizzata a far rientrare il personale nei reparti detentivi interni quando del dettato dell’art. 9 c.2 ha già beneficiato personale proveniente da concorsi per titoli dal 2019 ad oggi.
Si rammenta che la scrivente O.S., in più occasioni ha ravvisato e richiesto alla Parte Pubblica di intervenire per modificare e non interpretare, il citato articolo 9 c.2, in tempi non sospetti e che avrebbe avuto validità ex nunc. Come O.S. riteniamo doveroso affermare che un accordo sindacale, specialmente di natura distrettuale, debba essere rispettato, sia dalla parte pubblica che dalla componente sindacale che l’ha sottoscritto, così come stipulato, fino all’eventuale modifica. La parte pubblica dovrebbe porsi a garanzia e il rispetto degli accordi e delle norme di salvaguardia dei diritti di tutto il personale ma ciò non è avvenuto. Abbiamo proposto la riformulazione dell’art. 9 cassando il comma 2, con validità erga omnes a far data da oggi in modo da non ledere i diritti acquisiti e dando certezza anche al personale per il futuro. Purtroppo Le nostre ragioni non sono state accolte come da verbale in allegato mentre le restanti OO.SS. hanno interpretato, secondo la propria volontà tale articolo. Coerenza non è cecità, testardaggine, limitatezza, ma consapevolezza delle proprie scelte e accettazione delle responsabilità che ne derivano ed è poco nobile dire e scrivere e firmare una cosa, mentre dopo quattro anni si decide tutt’altro sulla vita e sui diritti delle persone. A voi ogni valutazione sulla questione.