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AGGIORNAMENTO: IN ALLEGATO IL SOLLECIO ED IL RELATIVO RISCONTRO DEL PRAP.

 

Egregio Provveditore, 

Questa O.S. con atto 254 del 17/10/2016 (All.to 1) chiedeva al provveditore regionale della Toscana-Umbria di annullare la ricognizione di personale riservata al ruolo degli ispettori da assegnare presso il provveditorato regionale nell’ufficio della disciplina nota 34403/2.1 del 27/07/2016 (All.2) e nell’ufficio del personale nota 38271/2.1 del 30/08/2016 (All.to 3).

Nonostante il lasso di tempo, nessun riscontro e pervenuto anzi si è proceduto unilateralmente ad assegnare una unità all’ufficio della disciplina.

La richiesta di annullamento trae fondamento dalla violazione dell’art. 9 dell’accordo locale del 06/07/2015 (All.to 4), il quale stabilisce che le modalità di inserimento del personale all’interno degli uffici del Provveditorato, qualora si verifichi una vacanza di personale, si applica integralmente quanto stabilito con l’accordo regionale del 09/01/2015 in materia (All.to 5).

L’accordo del 09/1/2015 all’art. 1 stabilisce sia il campo di applicazione (uffici PRAP) ed all’art. 3 fissa ulteriori criteri.

Alla luce di quanto sopra, esauriti tutti i tentativi di mediazione e di conciliazione, con la presente si chiede l’immediata attivazione della commissione arbitrale ai sensi dell’art. 14 dell’A.Q.N. del 24/03/2004 per le seguenti violazioni:

Violazione dell’art. 9 dell’accordo locale PRAP del 06/07/2015;

Violazione dell’accordo del 09/01/2015.
In attesa della prevista convocazione secondo quanto previsto dal regolamento CAR del

10/11/2010 si inviano Cordiali Saluti.