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Questa Organizzazione Sindacale, dopo la richiesta degli OD.S. che disciplinato l’attribuzione della corresponsione dell’indennità per i servizi esterni, al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Pisa, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2 D.P.R. 31.07.1995, n.395 e 11, comma 1, D.P.R. 16.03.1999 n.254, deve intervenire sulle disposizioni emanate circa la loro legittimità.

In premessa, sarebbe opportuno un’unica disposizione attuativa della materia, per una responsabilità giuridica, visto e considerato che risultano atti di dirigenti ormai da anni in quiescenza.

Nel merito, contestiamo la legittimità dell’ODS 130 del 18.12.2020, poiché il PRAP Toscana-Umbria, ha confermato, anche alle OO.SS., la vigenza della circolare 034052 del 30.01.2015 paragrafo 3-3.1 e di conseguenza l’efficacia della direttiva PRAP 4650.II^ del 02.02.2015 per quanto riguarda i NTP, inoltre e in aggiunta la CC di Pisa costituisce un unicum che senza soluzione di continuità “struttura a corpo unico” ricomprende tutte le mansioni espletate all’interno del muro di cinta come da circolare GDAP 0248866-2014 del 11.07.2014 e circolare GDAP 34052-2015 del 30.01.2015.

Inoltre, disapproviamo l’esclusione dell’indennità per il personale addetto alla caserma agenti, nonostante esso, con formale ODS, è impiegato in servizi di vigilanza armata dell’immobile e dei beni dell’amministrazione, ex art.52 del DPR 82/99, lettera circolare GDAP 34052-2015 del 30.01.2015 – paragrafo 3.2.

Alla luce di quanto sopra, poiché la norma obbliga al pagamento delle indennità in parola al personale dipendente, si resta in attesa di un riscontro positivo della questione.

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