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Questa Organizzazione Sindacale, premesso che tiene a cuore il benessere psico-fisico dei lavoratori tutti, non può esimersi dal farle rilevare alcune questioni di carattere normativo, che riguardano l’applicabilità dell’ordine di servizio in oggetto per il personale di Polizia Penitenziaria.

Nello specifico l’art. 3 del decreto legislativo n° 66/2003, riguardante l’attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, cita testualmente: Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. ((Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, nonche' agli addetti al servizio di Polizia Municipale e Provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.)), chiarendo cosi la non applicabilità di detto decreto per i lavoratori del comparto sicurezza.

Altresì, è doveroso considerare anche quanto previsto dall’art.2 c.2 del medesimo decreto legislativo poiché non ci risulta essere stato ancora emanato un decreto ministeriale riguardante la materia che sarebbe, cosi come prevede lo stesso articolo, dovuto essere stato adottato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n° 66/2003.

E’ di tutta evidenza che per il personale appartenente al Comparto Sicurezza la disposizione in oggetto non possa trovare applicazione per le suddette motivazioni, pertanto riteniamo quando da lei disposto in contrasto con

la fonte normativa in questione e di conseguenza la invitiamo a rettificare l’ordine di servizio in oggetto essendo questo applicabile solo per il Comparto Funzioni Centrali.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.