Come volevasi dimostrare, la Commissione Arbitrale Regionale il 23/1/2017, ha ritenuto rigettare la richiesta di illegittimità proposta dalla UILPA Polizia Penitenziaria, annesso all’interpello indetto dal Provveditore Regionale per due posti di servizio rispettivamente per la Disciplina e la Segreteria del Personale, riservato al solo ruolo degli ispettori.
A nostro avviso, la violazione era palese in quanto l’art. 9 dell’accordo locale Prap T. del 06/07/2015 è chiaro, esso presuppone che l’inserimento del personale di Polizia Penitenziaria, presso gli uffici del PRAP Toscana - Umbria, avviene attraverso L’APPLICAZIONE INTEGRALE dell’accordo regionale del 9/01/2015.
Applicare integralmente un accordo, significa attuarlo Tutto e non solo l’art. 5 così come ha fatto il Provveditore Regionale.
Come abbiamo sostenuto nella discussione, non era “facile votare contro” il Provveditorato Regionale, ma a nostro avviso è apparso chiaro che aveva la commissione, ma probabilmente anche questa volta, hanno prevalso logiche che a noi sfuggono e che sovrastano il diritto di tanti a discapito di pochi altri.
Il paradosso è che mentre negli istituti si chiede e si ottiene l’applicazione della mobilità del personale, al PRAP Toscana Umbria tutto ciò non è ancora possibile è ciò per precise responsabilità delle OO.SS. firmatarie dell’accordo del 9/01/2015 che ha distanza di due anni non ne hanno mai chiesto l’applicazione.
La UIL ha chiesto nella stessa mattinata del 23 l’immediata applicazione al PRAP Toscana dell’accordo del 09/01/2015 e contestualmente valuterà il ricorso alla CAR Nazionale essendoci tutti i presupposti giuridici.
A voi è rimessa ogni valutazione e del perche al PRAP Toscana-Umbria così come al DAP le regole comuni non valgono.