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IN ALLEGATO LA RISPOSTA DAL PRAP.

 

Gentile Provveditore,

ll decreto in oggetto, ha stabilito le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20,22,23-bis, 23-ter,40, comma 1,41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (15A00107) (GU Serie Generale n'8 del 12-1-

2015).
ln considerazione che è inserito presso il suo ufficio il S.l.R., questa organizzazione

sindacale la invita a dare informazioni dettagliate, circa lo stato di attivazione , tenuto conto che il 30 Settembre 2016 è il termine stabilito per decreto, entro il quale le amministrazioni pubbliche dovranno essere in grado di gestire tutti i documenti in formato elettronico, accompagnando quinditutto il Paese nella complessa migrazione da cartaceo a digitale'