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Questa Organizzazione Sindacale, continua a ricevere numerose lamentele riguardanti la mancata concessione dei permessi legge 104/92 al lavoratore che legittimamente ne fa richiesta. Più precisamente ci risulta che soventemente ad alcuni lavoratori detti permessi legge 104/92 non vengano concessi in virtù, a dir del suo ufficio, per la mancanza del titolo di viaggio come giustificativo della richiesta. Orbene fermo restando che da un punto di vista normativo la presentazione del titolo di viaggio come giustificativo ci trova totalmente concordi, cosa che invece ci sconcerta è di come il suo ufficio possa non concedere i permessi al personale che allorquando si trova già in congedo ordinario nello stesso luogo di residenza del disabile verso il quale presta assistenza e ivi rimanga in maniera continuativa al termine del periodo del congedo ordinario, proseguendo con la concessione dei permessi legge 104/92 per l’assistenza, ad esso venga negato il diritto dei permessi 104/92, dando come motivazione la mancanza del titolo di viaggio concomitante con le date dei giorni richiesti dal lavoratore per assistere il disabile. E’ di tutta evidenza che non si possa chiedere ad un lavoratore di presentare un titolo di viaggio allorquando questi si trova già nel luogo ove risiede il disabile e ne tantomeno si possa pensare di chiedere al dipendente di recarsi presso uffici comunali o addirittura presso gli uffici delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio affinché accertino la sua reale presenza, cosa questa che a nostro parere non solo è denigrante per un lavoratore nonché appartenete ad una Forza di Polizia, ma che altresì obbligherebbe gli uffici anzidetti ad attestare un qualcosa che non sono obbligati a fare in quanto non prevista da nessuna normativa vigente in materia. Altresì ci risulta che alcuni lavoratori onde evitare spiacevoli incomprensioni e sicuri dinieghi da parte del suo ufficio, abbiano presentato per le motivazioni anzidette altra documentazione idonea cosi come previsto dall’art 6 comma 3bis del decreto legislativo 18 luglio 2011 n°119 ( estratti conti bancari ove risulta che il dipendente nei giorni in cui ha prestato assistenza al disabile ha effettuato prelievi presso sportelli bancomat del luogo di residenza del disabile ), ma nonostante questo ci sia stato sempre un diniego da parte del suo ufficio alla concessione dei permessi al lavoratore che ne ha diritto, diniego tra l’altro non motivato in termini di diritto. Ci sorprende pensare di come si possa considerare valido come giustificativo solo il titolo di viaggio, e non “altra documentazione” cosi come previsto dalla normativa, documentazione che sarebbe necessario fosse disciplinata da codesta A.D., sia per non ledere diritti soggettivi, ma anche per evitare ricorsi agli organi superiori aggravando così i procedimenti e l’attività amministrativa. Fiduciosi nella sua sensibilità riguardante la materia, restiamo in attesa di urgente riscontro alla presente e si porgono distinti saluti.