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AGGIORNAMENTO: IN ALLEGATO IL RISCONTRO DELLA DIREZIONE.

 

Gentilissima Direttrice, questa O.S., ha accolto con favorevole apprezzamento l’attuazione delle disposizioni diramate dal Capo di Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Dr.ssa Gemma TUCCILLO, con la Circolare 13/2017 del 07/07/2017 -Prot. N. 34030- relative alle varie ipotesi in cui il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, del contingente assegnato al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, è tenuto ad indossare l’uniforme di servizio.

Premesso ciò, pur condividendo l’utilizzo dell’uniforme da parte del personale di Polizia Penitenziaria, la scrivente O.S. invita la S.V. ad attivarsi affinché il medesimo personale possa usufruire di idonei spazi da adibire a “spogliatoio” dove i colleghi e le 

colleghe, possono utilizzare i previsti armadi dell’Amministrazione per mantenere in ordine il vestiario in dotazione per adempiere ai propri obblighi.

A tal proposito è opportuno porre all’attenzione di codesto Ufficio quanto sancito dal D.Lgs. 9/4/2008, n.81 che prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro in materia di requisiti dei luoghi di lavoro. In particolare, l’all. IV del citato Decreto, e precisamente al punto 1.12.1, disciplina la materia degli “SPOGLIATOI e ARMADI PER IL VESTIARIO” prevedendo che:

1.12.1.: Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici, e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2.: Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

1.12.3.: I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

1.12.4.: Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. Nel caso della Polizia Penitenziaria, l’«indumento da lavoro» non è solo l’uniforme di servizio ordinaria, ma può essere anche la tuta di servizio (da utilizzare per gli impieghi ad elevata operatività, basti pensare al servizio di traduzione dei detenuti con i mezzi del Corpo), ovvero anche l’abito borghese (come può accadere talvolta in occasione di piantonamenti di detenuti in particolari luoghi esterni di cura o in permessi con scorta).

La Commissione prevista dall’articolo 12 del D. Lgs. 81/2008, interpellata da una Organizzazione Sindacale Rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria nel 2013 in merito a più quesiti, con delibera N° 12/2013 dell’Ing. Giuseppe Piegari ha così risposto: “....omissis.... In riferimento al terzo quesito, ovvero la predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia Penitenziaria, la Commissione ritiene, sempre per i motivi appena indicati, che trovi integrale applicazione l'allegato IV punto 1.12 del D. Lgs. n. 81/2008, le cui previsioni andranno attuate secondo le risultanze della valutazione dei rischi.”.

Premesso quanto sopra, consapevoli che la Direzione Generale dell’EPE sta attraversando una fase di ampio rinnovamento dell’intero assetto, con la previsione dell’istituzione anche dei NUCLEI DI POLIZIA PENITENZIARIA, si ravvisa in modo ancora più preminente la necessità di procedere ad attrezzare idonei locali (distinti per sesso), ad uso spogliatoio anche per il personale di Polizia Penitenziaria.

In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.