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Gentilissimo Direttore,

in riferimento alla nota n° 7160 del 17.02.2020 del Prap Toscana-Umbria con la quale ci venivano inoltrate le tabelle conclusive del Fesi 2018, in allegato, riteniamo necessario intervenire nel merito della questione, essendo di sua competenza, evidenziandole alcune anomalie riscontrate da questa Organizzazione Sindacale, nel settaggio della denominazione dei posti di servizio che concretamente inficia la corresponsione del fondo rispetto ad una fascia oppure l’altra.

Infatti da una disamina attenta delle suddette tabelle, abbiamo riscontrato delle incongruenze circa la pertinenza di alcuni posti di servizio non inseriti nella categoria A1 nonostante la previsione normativa.

Nello specifico, per ciò che riguarda i posti di servizio che elencheremo, non comprendiamo il motivo per cui questi siano stati inseriti nella categoria A2 e non in quella A1, nonostante essi rientrano trai i servizi istituzionali di cui all’art. 34 comma 1 DPR 82/1999 ed inseriti nella tabella A allegata alla circolare FESI 2018 numero 0227514.u del 19/07/2019.

I posti di servizio a nostro avviso a cui spetterebbe il riconoscimento della categoria A1 sono i seguenti:

  1. Coordinatore Reparto Colloqui.

  2. Addetto alla registrazione documenti familiari

  3. Addetto alla vigilanza attività teatrali

  4. Addetto alla vigilanza e osservazione corso pittura

  5. Addetto alla vigilanza e osservazione corso informatica

  6. Addetto alla vigilanza e osservazione sulle attività scolastiche detenuti “Protetti”

  7. Addetto alla vigilanza infermeria

  8. Addetto sorveglianza detenuti MOF

  9. Addetto ufficio programmazione N.T.P (non espleta stabilmente ed esclusivamente servizio in ufficio)

  10. Addetto ufficio autoparco N.T.P. (non espleta stabilmente ed esclusivamente servizio in ufficio)

  11. Addetto ufficio servizi N.T.P. (non espleta stabilmente ed esclusivamente servizio in ufficio)

Altresì i posti di servizio “Autista direzione” e “Preposto servizio scorta disponibile”, non risultano contemplati tra i posti riscontrati nelle suddette tabelle.

E’ di tutta evidenza che il settaggio delle postazioni di servizio deve avvenire seguendo una logica che non può essere difforme rispetto a quanto indicato nell’art. 34 del DPR 82/1999, poichè qualsiasi altra dicitura utilizzata dal sistema Gus web, diversa rispetto a quella prevista, comporta la mancata attribuzione sia del fondo sia delle altre indennità contrattuali.

In virtù di quanto detto, le chiediamo un immediato intervento nel merito, invitandola a sanare la questione e ad informarci sull’esito della stessa.

In attesa distinti Saluti.

Allegati:
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