Egregio Direttore,
in relazione alle tabelle conclusive del F.E.S.I. 2018, che si allegano, inviateci dal P.R.A.P. Toscana-Umbria con la nota n.7160 del 17.02.2020, riteniamo indispensabile intervenire nel merito della questione, essendo di sua competenza.
Da una disamina dei prospetti si rileva che, in alcuni casi, la denominazione dei posti di servizio settati è difforme dalla nomenclatura dei servizi istituzionali contemplati dall’art. 34 del D.P.R. n°82/99 ed elencati nella “tabella A”, acclusa alla circolare F.E.S.I. 2018 n°0227514.u del 19/07/2019, e ciò dà luogo ad un’erronea attribuzione della fascia retributiva, implicando inevitabilmente la corresponsione del compenso meno favorevole.
A nostro avviso, i posti di servizio a cui spetterebbe il riconoscimento della fascia A1) sono i seguenti:
1. Addetto autoparco + Ufficio N.T.P. + Servizio scorta (non espleta stabilmente ed esclusivamente servizio in ufficio)
2. Addetto Ufficio N.T.P. + Servizio scorta (non espleta stabilmente ed esclusivamente servizio in ufficio)
Lo stesso vale per il posto di servizio “Addetto ufficio comando”, che, tra l’altro, non viene neanche considerato nelle schede in esame.
Inoltre, per quanto riguarda la sezione distaccata Gorgona i posti che evidenziamo sono:
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Base Navale
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Addetto Ufficio segreteria, paghe e comando
E’ di tutta evidenza che la differenziazione delle fasce (A1 – A2) deve essere fatta non solo rispetto alla denominazione del posto di servizio, ma anche in virtù della tipologia del servizio che il personale espleta, semplicemente facendo riferimento alla “Tabella A” allegata all’Accordo F.E.S.I., che si ispira a quanto esplicitato nell’art. 34 del D.P.R. 82/99.
Qualsiasi altra diversa dicitura utilizzata dal sistema Gus web comporta l’errata o mancata attribuzione sia del fondo sia delle altre indennità contrattuali.
In luogo di quanto evidenziato, le chiediamo un immediato intervento sostanziale, invitandola a sanare la situazione e ad informarci sugli esiti.
In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti.